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L'avviso di accertamento

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L’avviso di accertamento Art. 37, 41, 41 Bis,42 e 43 D.P.R. 29.09.1973 n° 600

 

Cosa è l’avviso di accertamento

è l’atto con il quale l’Amministrazione finanziaria, dopo la individuazione di un inadempimento da parte del contribuente, determina attraverso “la procedura di accertamento” l’imponibile e l’imposta dovuta dal contribuente medesimo.

 

L’attività di accertamento trae le proprie origini dall’art. 37 del citato D.P.R. 600/72 il quale prevede una attività di controllo delle dichiarazioni. Esso recita:

 “Gli uffici delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacità operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli articoli 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso . In base ai risultati dei controlli e delle ricerche effettuati gli uffici delle imposte provvedono, osservando le disposizioni dei successivi articoli, agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e gli accertamenti di ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione. In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona . Le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente imputati, a norma del comma terzo, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso. L'amministrazione procede al rimborso dopo che l'accertamento, nei confronti del soggetto interponente, è divenuto definitivo ed in misura non superiore all'imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento (26/c)”.

 

 

Notifica dell'avviso di accertamento

Tale atto deve essere notificato, a pena di decadenza, entro determinati termini.

Per le imposte sui redditi si applica l’art. art.43 dpr 600/1973.mentre per  e per l’iva il riferimento normativo inerisce l’ art.57 dpr 633/1972.

 

I termini di accertamento sono i seguenti:

il 31/12 del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata;

se la dichiarazione è stata omessa,cioè se non avete presentato la dichiarazione, il termine di accertamento è  il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

La Legge n° 248/06 prevede che l’ordinario termine decadenziale per l’attività di accertamento è aumentato al doppio in caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.lgs. n. 74/00. Trattasi delle ipotesi in cui i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio abbiano notizia di reato tributario perseguibile d’ufficio

(ad esempio: emissione di false fatture,dichiarazioni fraudolente,occultamento documenti contabili).

 

Definitività dell’avviso di accertamento

L’avviso di accertamento diviene definitivo quando sono decorsi i termini d’impugnazione, e non è impugnato.

La definitività dell’atto comporta che l’ufficio potrà iscrivere a ruolo le somme,Rircodiamo che l’iscrizione a ruolo implica che il contribuente venga dichiarato debitore nei confronti del fisco.Tale nuovo assetto sfocia nella procedura di emissione della cartella esattoriale,cioè di un titolo esecutivo che fornisce al Concessionario della riscossione( oggi Equitalia) l’aggio di procedere coattivamente.

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