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L’Ici, Imposta Comunale sugli Immobili, istituita conD.L.G.s n. 504 del 1992, deve essere pagata:
dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli ubicati sul territorio dello Stato;
dai titolari di diritti reali di godimento,quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie,sugli immobili sopra elencati;
dai locatari in caso di locazione finanziaria,cioè leasing;
dai concessionari di aree demaniali.
Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta dovrà essere suddivisa in proporzione alle rispettive quote di possesso.
LA DICHIARAZIONE I.C.I.
Quando ne ricorrono i presupposti ( acquisto di un terreno,ad esempio),i soggetti interessati,cioè gli obbligati al pagamento del tributo, devono presentare al Comune ove è ubicato l'immobile una apposita dichiarazione,REDATTA SU MODELLO APPROVATO CON DECRETO MINISTERIALE, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi( 30 settembre per il 2008).Senegli anni successivi, non si verificano variazioni sostanziali (come la modifica della percentuale di possesso o della titolarità),non dovrà essere presentata nuova dichiarazione I.C.I. bastando quella primigenia. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, gli eredi e i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'ICI, perché ad essa provvederà l'Ufficio presso il quale è stata presentata la denuncia di successione, mediante trasmissione di una copia a ciascun Comune dove sono ubicati gli immobili.Consiglio,anche in questa evenienza,di produrre,in ogni caso,comunicazione di variazione ( sullo stesso modello di dichiarazione iniziale) al Comune di ubicazione dell'immobile,casomai esibendo copia della dichiarazione di successione.
COME VIENE CALCOLATA L'I.C.I.
Per i fabbricati, l’ICI si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota deliberata dal Comune.La base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale(quella che risulta dalle visure catastali ) rivalutata del 5% ( si aggiunge alla rendita il 5% del suo valore) e poi moltiplicata:
X 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
X 140 per i fabbricati del gruppo catastale B;
X 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
X 34 per i fabbricati della categoria C/1.
Per i fabbricati del gruppo catastale D - non ancora iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati - il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione e di incremento ( al lordo delle quote di ammortamento).
Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore commerciale che risulta al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di tassazione, rivalutato del 25% e poi moltiplicato per 75.
L'ammontare dell'imposta viene suddivisa in base ai mesi dell'anno solare durante i quali si è avuto il possesso: il mese in cui la proprietà o il diritto reale di godimento si è protratto solo in parte è conteggiato per intero se il contribuente ha posseduto l'immobile peralmeno15 giorni, mentre non viene considerato se il possesso è duratomeno di 15 giorni.